Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto
dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso
progettato dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e
per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile
tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le
energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in
modo sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4,
sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature di
lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature
di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi
si trovino nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro semoventi e
comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a
piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da
tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine,
e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita'
dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita'
sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature di
lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da
movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonche' tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di piu' accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di
sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che
i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per
evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o
sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonche'
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o
piu' attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o
totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare
di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo
sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima
sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da
mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori
a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate
misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano
il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinche' le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
" 2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata
costruita e messa in servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole "puo' stabilire" sono sostituite dalla parola "stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV,
entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto
allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998
e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche' esiste per
l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ).
- 1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di
lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone
attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate
misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica
che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di
tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di
lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune
misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui
rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche
se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del
1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti:"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole:
"36, comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del
1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole:
"36,comma 8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti
allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste, per
l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del
loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non
richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai
requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e
traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere
attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere
impedito, dovra' essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di
lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si
devono prevedere possibilita' di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo
devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da
un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di
ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno
al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste
strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro
e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di
lavoro e' concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se
sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il
suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei
lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori devono
essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad
esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile
del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento puo'
comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto
non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al
minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo
di piu' attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano,
di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici
che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di
frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per
garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per
migliorare la visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in
luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro
da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro
carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno
che tali dispositivi non si trovino gia' ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali
possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono
essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non
siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono
essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure
di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo
non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.".
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.