DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n.151
Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante
disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della
strada,a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22
marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare
le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in
vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di
pervenire ad un piu' elevato livello di sicurezza gia' nei
prossimi esodi estivi
caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione
nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione
delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del
territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti
salvi gli accordi tra gli enti locali;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al
Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello
Stato, in
relazione ai compiti di istituto.».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle
seguenti: «il rispetto».
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi
ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche'
classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e
laterali retroriflettenti.».
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta»
e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il
secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione
rilasciata dalla commissione medica locale in base alle
indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma 10, lettera c).».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di
guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc
e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D,
comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei
veicoli per i quali e' richiesto il certificato di idoneita'
alla guida di cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di
categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite
dalle
seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore
a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o
D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui
all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un
Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la
validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i
casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle
Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi,
che rilasciano una specifica attestazione, previo
accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di
medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di
cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero;
riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino
dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al
comma 2 e' atto definitivo.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai
sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita,
con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca
di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del
Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti
uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero
o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani
residenti all'estero
(A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati
in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che
abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio
italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme
previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta
di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo
di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.».
4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti
del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente
e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre
anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi. ».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la
presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte
anteriore, posteriore e laterale;»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo
a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli;»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce
riflessa destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un
veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire
illuminazione supplementare a quella parte della strada
situata in prossimita' dell'angolo anteriore del veicolo dal
lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di
illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione
in curva, che puo' essere espletata per mezzo di dispositivi
aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui
veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita',
sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al
soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti
solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione
della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui
veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli
a motore e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della
targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i
ciclomotori ed i motocicli e' obbligatorio l'uso dei
predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo
di questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono
essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso
di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni
altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei
veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3
i proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori
dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o
sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni
della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi
indicati dall'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «nei casi indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al
comma 1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in
deroga al comma 1,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio
anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo
sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o
venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo
sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati
nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta,
il veicolo deve avere il motore spento.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«4.bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni
di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono
essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi
per rendere visibile il soggetto che opera.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sui
ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione.»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di
indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco
protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa
stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i
conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote
dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di
ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del
veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni
del regolamento.»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per
trenta
giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o
l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti e' contenuto
al tempo strettamente necessario per raggiungere il piu'
vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere
superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine
fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5
sono ridotte alla meta'.»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di
guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere
per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione
che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa
annotazione sul verbale di contestazione della violazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato
di non proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le
sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applicano al
conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui
il conducente dipende, nonche' al committente, quando si
tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo
nell'esercizio di una attivita' commerciale.».
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o
l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti e' contenuto
al tempo strettamente necessario per raggiungere il piu'
vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere
superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine
fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
comma 3 sono ridotte alla meta'.»;
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di
guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere
per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione
che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa
annotazione sul verbale di contestazione della violazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato
di non proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le
sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applicano al
conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui
il conducente dipende, nonche' al committente, quando si
tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo
nell'esercizio di una attivita' commerciale.».
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo
e limitatore di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare
provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita'
d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con
le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli
devono essere dotati altresi' di limitatore di velocita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo
munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche
non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui l'infrazione
riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o di
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocita' o di cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a
euro 2.754,15.»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il
veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza
presso la piu' vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita' o
del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con
cronotachigrafo mancante o manomesso» sono sostituite dalle
seguenti:
«la circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o
cronotachigrafo mancante o manomesso»;
g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis
riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del
capo I, sezione II del titolo VI.».
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di
riconoscimento.».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi'
ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di
assicurazione non e' dovuta quando l'interessato entro
trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa
autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla
demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a
pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione
per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la
violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente
diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei
termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale
al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo
ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e'
confiscato ai sensi dell'articolo 213.».
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e
relative
sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei
confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale presso una persona fisica residente in
Italia ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale
e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso
il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato.
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti
obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della violazione la notificazione puo' essere effettuata
agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui
risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale
dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione e'
posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per
i residenti all'estero la notifica deve
essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e
agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante
la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore
e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
di
Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono
la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche'
il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come
modificato dall'articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a
traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate
attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non e' avvenuta la contestazione
immediata, il verbale notificato agli interessati deve
contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) non e' necessaria la presenza degli organi di
Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con
apposite apparecchiature debitamente omologate.»;
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione.».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e' abrogato; nel terzo
periodo le parole: «o del rilascio del documento
fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole:
«l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle
seguenti: «la cauzione e' versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.».
3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal
presente articolo nonche' quello disposto ai sensi
dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, e' atto
definitivo.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente
se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in
cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma
2.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E'
vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il
fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino
ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a
euro milletrentadue. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a
sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni
nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico
superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di
guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in
tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le
disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere
fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per
la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero
quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti
un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a
0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in
stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4
o 5 il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel
termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si
sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti
un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via
cautelare, dispone la sospensione della patente fino
all'esito della visita medica di cui al comma 8.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in
condizioni dicalterazione fisica e psichica correlata con
l'uso di sostanzecstupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo dicsottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi dicPolizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, secondo lecdirettive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto dellacriservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica,cpossono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni
di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami
necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2,
effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico
previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di
legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata
dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e
dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino
all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel
termine e con le modalita' indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
e' punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si
applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3
o 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186,
comma 2.».
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1°
luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle
autoscuole di cui
all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle
autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito
della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito
della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: «o mediante
moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti
terrestri» sono soppresse;
c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Per i titolari di certificato di abilitazione professionale
nonche' di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici
corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.».
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004».
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo
129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni, come modificate
dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1°
settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate
dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate
dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, le parole: «di cui agli articoli 142 e
148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo
126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli