NORMATIVA ADR
IN ATTESA DEL 1° LUGLIO 2001 DATA D’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA EDIZIONE ADR

L‘avvicinarsi del 1° luglio 2001, data di entrata in vigore delle norme ADR nuova edizione (o ristrutturate) impone più d’una riflessione agli operatori del settore ai quali mancano riferimenti precisi dato che, al momento in cui stiamo scrivendo, non sono stati resi ancora disponibili i testi coordinati che, secondo ottimistiche previsioni, sarebbero dovuti essere stati resi pubblici entro il mese di febbraio 2001. Per non creare false attese nel lettore possiamo tuttavia confermare sin d’ora che, per l’applicazione delle nuove norme, è stato previsto un periodo transitorio di 18 mesi (fino al 1 gennaio 2003 dunque) durante il quale sia le vecchie norme che quelle nuove potranno essere utilizzate congiuntamente. In pratica ci si potrà attenere a quelle del 1999 e a quelle del 2001, ma quelle ristrutturate comporteranno comunque modifiche significative insieme a qualche semplificazione di cui qui di seguito forniamo qualche esempio:

- Definizioni: diversamente da prima, vengono ora classificate per ordine alfabetico rendendo quindi più semplice la ricerca.
- Marginali: vengono sostituiti dalle “parti”, dai “capitoli”, dalle “sezioni e sottosezioni”; gli annessi A e B contengono 9 parti e precisamente dalla 1 alla 7 (A) e dalla 8 alla 9 (B) e ogni parte è suddivisa in capitoli mentre ogni capitolo è suddiviso a sua volta in sezioni e sottosezioni.
- Parte 1: disposizioni generali;
- Parte 2: classificazione;
- Parte 3: lista delle merci pericolose,disposizioni speciali ed esenzioni riguardanti merci pericolose imballate in quantità limitate;
- Parte 4: prescrizioni riguardanti l’utilizzo degli imballaggi, cisterne mobili, fisse e smontabili, container cisterne, casse mobili cisterne, ecc.;
- Parte 5: procedure di spedizione;
- Parte 6: prescrizioni riguardanti la costruzione e le prove sugli imballaggi e sulle cisterne;
- Parte 7: disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la manutenzione;
- Parte 8: prescrizioni relative ai conducenti, all’equipaggiamento e alla gestione dei veicoli e alla documentazione relativa;
- Parte 9: prescrizioni relative alla costruzione e all’estetica dei veicoli. Inoltre, i marginali 10 315, 10 316 e l’appendice B4 vengono sostituiti rispettivamente da: capitolo 8.2, capitolo 1.3 e capitolo 1.8.3 (consulente per la sicurezza).
A proposito di quest’ultimo capitolo, l’entrata in vigore del nuovo ADR implica la designazione del consulente per la sicurezza da parte di tutti i 36 paesi contraenti e non soltanto da parte dei soli Stati membri dell’UE. Le responsabilità del trasportatore e dei principali attori della catena del trasporto (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, riempitore e gestore del container-cisterna o della cassa mobile cisterna), come descritte al capitolo 1.4.
1) Verificare che la merce pericolosa da caricare sia autorizzata al trasporto in conformità con l’ADR.
2) Assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo del veicolo adibito a quel trasporto.
3) Assicurarsi che il veicolo e il caricamento non presentino difetti manifesti come fughe o fessurazioni, o che manchino dei dispositivi di equipaggiamento , ecc.
4) Assicurarsi che la data della prossima revisione (cisterna fissa, mobile, container-cisterna, cassa mobile-cisterna, ecc.) non sia già passata.
5) Verificare che il veicolo non sia sovraccaricato.
6) Assicurarsi che le etichette di segnalazione e di pericolo prescritte siano apposte sul veicolo.
7) Assicurarsi che gli equipaggiamenti e le disposizioni prescritte per il conducente siano a bordo veicolo.
Tuttavia, per quanto riguarda i punti 1), 2), 5) e 6) il trasportatore può affidarsi alle informazioni e ai dati che gli sono stati messi a disposizione da altri operatori coinvolti. Se all’atto delle verifiche suddette il trasportatore dovesse constatare un’infrazione alle prescrizioni ADR, egli non deve dare corso alla spedizione fintanto che non sia stata ripristinata la loro conformità. Le organizzazioni europee di categoria, convinte che la responsabilità dell’accertamento suddetto sia di pertinenza dello speditore, del committente e del caricatore, hanno contestato la decisione della commissione ADR che ritiene responsabile anche il trasportatore; le difficoltà che ne deriveranno emergeranno nel corso del periodo transitorio di 18 mesi. Documenti Il capitolo 5.4 è dedicato ai diversi documenti che devono accompagnare il trasporto di merci pericolose a norme ADR. Il capitolo 8.1 riprende i documenti di bordo che devono accompagnare il trasporto (vecchio marginale 10 381), gli estintori d’incendio (vecchio marginale 10 240) e gli equipaggiamenti diversi (vecchio marginale 10 260). Numerazione delle materie Anche il capitolo 2.1 fa parte delle modifiche fondamentali del nuovo ADR, laddove la numerazione delle materie del marginale 2XXI non esiste più e le lettere a), b) e c) vengono sostituite dai gruppi di imballaggio seguenti:
I (materie molto pericolose),
II (materie mediamente pericolose)
III (materie poco pericolose).

Praticamente abbiamo il vecchio ADR 1098 alcool allìlico (classe 6.1, 8°a) che con il nuovo ADR si trasforma in “1098 alcool allìlico, 6.1.1.ADR”. Questo capitolo dedicato alla classificazione non modifica che l’intestazione di una sola classe e cioé la classe 4.1 materie solide infiammabili, che diventa “classe 4.1 materie solide infiammabili, materie autoreattive e materie esplosive desensibilizzate solide”. Un’altra novità di rilievo è la creazione di una tavola (tavola A del capitolo 3.2) che riprende tutti i ragguagli necessari per materie pericolose. Essa contiene il nome, la classe, il gruppo d’imballaggio e di trasporto e tutte le rubriche vi sono enumerate, ordinate a seconda del loro numero ONU.

FONTE : L'Allestimento VLM